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Sei in: Home » L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo I » Sezione I » Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c. 2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6].
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.